Faq
In questa sezione sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sulle materie trattate dagli Uffici di prossimità
L'amministratore di Sostegno è un soggetto nominato dal Giudice Tutelare per assistere e rappresentare una persona ritenuta fragile in quanto affetta da una disabilità fisica o psichica che lo limita in tutto o in parte nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Al compimento dei 18 anni, ogni persona fisica acquista la capacità di agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti che abbiano effetti giuridici. Può, però, accadere che l’individuo maggiorenne non sia pienamente capace di rendersi conto del valore degli atti che compie. La legge prevede la possibilità di nominare una persona che ha il compito di affiancare chi non è più in grado, anche temporaneamente, di occuparsi dei propri interessi con una certa lucidità. È prevista quindi una tutela da parte dell’ordinamento mediante tre diversi meccanismi: l’amministrazione di sostegno; l’inabilitazione e l’interdizione.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione flessibile volta a limitare il meno possibile la capacità di agire di persone con menomazioni fisiche o psichiche. Nella prassi, è questa la misura di protezione più utilizzata, in quanto meno restrittiva della libertà del soggetto incapace e più rispettosa delle sue esigenze.
I requisiti per la nomina dell’amministratore di sostegno sono due:
- Infermità/menomazione fisica o psichica
- lmpossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
Due condizioni, queste, che devono coesistere ed essere legate da un rapporto di causalità. Significa che, per nominare l’amministratore di sostegno, la persona deve avere una infermità/menomazione fisica o psichica tale da impedire che possa curare i propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente.
Beneficiari della figura dell’amministratore di sostegno tipicamente sono:
- i soggetti disabili, a causa di menomazioni fisiche o di infermità mentali: persone con ritardo mentale, con autismo o sindrome di Down, soggetti con patologie psichiatriche, ritardi mentali, demenza senile o morbo di Alzheimer
- i ludopatici
- i soggetti affetti da infermità fisiche (come conseguenza di ictus, malattie degenerative o in fase terminale, condizioni di coma e stato vegetativo)
Presupposto fondamentale per la nomina è che queste persone non siano in grado di attendere ai propri interessi economici, burocratici, ed amministrativi.
L'Amministratore di Sostegno può essere nominato esclusivamente dal Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo ove il soggetto fragile risiede ovvero ove ha il domicilio abituale.
Può richiedere l’amministratore di sostegno:
- il beneficiario della misura, anche se minore, interdetto o inabilitato
- il Pubblico Ministero
- il coniuge, o la persona stabilmente convivente o unita con unione civile
- i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado
- il tutore dell’interdetto
- il curatore dell’inabilitato
Inoltre, secondo l’articolo 406 del Codice Civile, “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti che richiedono la nomina di un amministratore di sostegno, hanno l’obbligo di richiederlo, rivolgendosi al Giudice Tutelare o segnalando la situazione al Pubblico Ministero”.
Il Giudice Tutelare, generalmente, predilige la nomina ad AdS di familiari che hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l'incarico. Se necessario può nominare anche una persona estranea al nucleo familiare. Questo avviene generalmente quando sussiste un conflitto tra parenti ovvero quando il Giudice Tutelare ne ravvisi la necessità per il bene dell'amministrato.
Il Giudice Tutelare può nominare anche persone giuridiche (ad es. il Comune) o professionisti iscritti ad albi (ad es. avvocati o commercialisti).
Si deve depositare un ricorso (anche senza l'assistenza di un legale) nel Tribunale competente in ragione della residenza del soggetto fragile, anche per il tramite dello sportello di prossimità. Il modello di ricorso può essere facilmente scaricabile dalla sezione modulistica del sito del Tribunale di Genova (www.ufficigiudiziarigenova.it) e deve essere corredato da documento di identità del ricorrente e del beneficiario e dalla certificazione medica attestante lo stato di infermità.
Il Giudice Tutelare fisserà una udienza per l'ascolto del beneficiario e per valutare la sussistenza dei requisiti per addivenire alla nomina.
L'amministratore di sostegno assume le funzioni con il giuramento che deve essere prestato entro il termine indicato nel decreto di nomina.
È disponibile e può essere facilmente scaricabile dalla sezione modulistica del sito del Tribunale di Genova (www.ufficigiudiziarigenova.it) un modello di rendiconto annuale, recante una serie di informazioni relative all'amministrato di sostegno ed una griglia da completare con i dati patrimoniali del beneficiario (patrimonio all'inizio dell'anno di amministrazione di sostegno, entrate ed uscite e patrimonio alla fine dell'anno di amministrazione di sostegno).
Il documento può essere visionato e scaricato cliccando qui
Con DGR 558/2018 in Regione Liguria è stato istituito l’Elenco Regionale degli Amministratori di Sostegno, suddiviso in tre sezioni: Volontari, Professionisti, Enti o Associazioni.
La sezione dell’Elenco dedicata ai professionisti riguarda nello specifico soggetti (Avvocati, Assistenti Sociali, Commercialisti, Medici, ecc..) che mettono a disposizione la loro professionalità e si rendono disponibili a svolgere funzioni di AdS; questa sezione è pensata soprattutto per mettere a disposizione dei Giudici Tutelari un elenco di persone qualificate per la nomina di amministratori in presenza di situazioni complesse, che richiedono comunque una formazione/aggiornamento mirata e multidisciplinare.
La sezione dell’Elenco dedicata ai volontari riguarda tutti coloro che, a titolo gratuito, si mettono a disposizione del Giudice Tutelare offrendo il proprio tempo e le proprie energie per il sostegno e l’assistenza dei più deboli e bisognosi.
L'AdS compie gli atti che sono espressamente specificati nel decreto di nomina e negli eventuali provvedimenti successivi e che possono riguardare:
- la cura della persona e l'organizzazione della sua assistenza
- la gestione del suo patrimonio.
Nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende assumere. In caso di dissenso l'AdS dovrà informare il Giudice Tutelare che provvederà a dirimere il contrasto.
L'AdS si occupa, a titolo esemplificativo, di decidere la collocazione abitativa (in casa o in istituto), la scelta degli eventuali collaboratori familiari (badanti e/o colf), la gestione dei rapporti con i componenti della famiglia e con il personale sanitario.
Si precisa che NON rientrano tra le competenze dell'AdS lo svolgere direttamente interventi di natura assistenziale e/o finalizzati alla cura che devono essere assunti dagli enti istituzionalmente preposti. Pertanto i servizi sociali, le strutture assistenziali in senso lato, il personale medico/sanitario devono prestare l'assistenza personale indipendentemente dalla nomina di un amministratore di sostegno.
Nel caso in cui l'amministratore di sostegno dovesse ravvisare la necessità di compiere atti volti alla cura della persona o all'organizzazione dell'assitsenza non ricompresi nel decreto di nomina, dovrà formulare apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenerne l'autorizzazione.
L'AdS si occupa, a titolo esemplificativo, della riscossione dello stipendio o della pensione, della gestione del conto corrente o del libretto ove sono depositati i risparmi dell'amministrato, il pagamento del canone di locazione, della retta della struttura o delle spese di amministrazione dell'immobile/immobili di proprietà, delle utenze, delle imposte e tasse e della gestione di tutte le situazioni patrimoniali riferibili all'amministrato.
Nel caso in cui l'amministratore di sostegno dovesse ravvisare la necessità di copiere atti di natura patrimoniale non ricompresi nel decreto di nomina, dovrà formulare apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenerne l'autorizzazione.
In linea di massima solo le spese urgenti e strettamente necessarie, come ad esempio chiusura di utenze, pagamento competenza a badanti e spese funerarie, anche se - a rigore - sono spese che dovrebbero essere sostenute dagli eredi. Rispetto al funerale e loculo l’Ads può anche durante la vita del beneficiario stipulare un contratto funerario pagando anticipatamente il necessario.
Non è necessario il consenso del beneficiario. Il decreto di nomina viene sempre emesso dal Giudice Tutelare, talvolta anche d'ufficio, quando appare la misura più idonea a proteggere l'incapace.
Si è possibile. Nel caso in cui l'amministrato di sostegno cambi la propria residenza ovvero trasferisca la propria dimora abituale in un altro circondario, al fine di realizzare la piena tutela del soggetto fragile, verrà richiesto il trasferimento della procedura nel Tribunale competente per territorio.
L'Ufficio tutelare è gratuito. Tuttavia “Il Giudice Tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore (rectius AdS) un'equa indennità”.
L'equa indennità liquidata all'amministratore di sostegno, generalmente, è comprensiva del rimborso delle spese sostenute e viene attinta dal patrimonio del beneficiario della procedura.
L’iniziativa dell’Elenco Regionale degli Amministratori di Sostegno è dunque collegata ad appositi percorsi di preparazione che permettono sia di contattare potenziali volontari e professionisti sensibili alla materia, sia di prepararli adeguatamente alle funzioni da svolgere.
I percorsi di preparazione per svolgere la funzione di AdS hanno le seguenti finalità:
- saper identificare, di concerto con il Giudice Tutelare ed in rete con i Servizi Sociali, Sociosanitari e Sanitari, i bisogni per i quali si rende necessaria la protezione giuridica;
- saper agire con competenza;
- saper svolgere il ruolo di AdS secondo il mandato definito dal Giudice Tutelare;
- saper facilitare il pieno accesso ai Servizi e la partecipazione della persona beneficiaria al proprio Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) agendo quale nodo strategico all’interno della rete individuale della persona fragile e quale "garante" dell’autodeterminazione, agendo secondo le aspirazioni e i desideri della persona stessa.
(vedi anche “Qual è la procedura per iscriversi ai percorsi di preparazione per amministratori di sostegno e per l’accesso all’elenco regionale?)
Se il ricorso viene presentato senza l'assistenza di un legale è sufficiente apporre sulla domanda una marca da bollo da € 27,00.
Assolutamente no. L'applicazione della misura di protezione dell'amministratore di sostegno limiterà la capacità di agire del beneficiario nei limiti di quanto previsto dal decreto di nomina senza incidere sulla capacità di intendere e volere dell'amministrato.
Si ma il Giudice può procedere comunque d'ufficio.
Se dal ricorso emerge la necessità di un intervento immediato a tutela della persona e/o del suo patrimonio, il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti immediati tra cui la nomina di un AdS provvisorio per il compimento degli atti necessari ed urgenti.
Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.) l'amministratore di sostegno potrà essere chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, dericati al beneficiario per effetto di una (grave) violazione.
Si. Non sono preclusi all'amministrato di sostegno i cd. “atti personalissimi” tra cui contrarre matrimonio e testare.
In caso di impedimento definitivo o durevole, non essendo sufficiente un'assenza temporanea, l'Amministratore di Sostegno può essere sostituito con decreto motivato del Giudice Tutelare su istanza del beneficiario, dell'Amministratore di Sostegno medesimo, del Pubblico Ministero o di taluno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. (parente entro il IV grado e affini entro il II grado e servizi sociali).
No, ai sensi dell'art. 408 c.c., gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono ricoprire tale incarico.
Assolutamente sì. Le indicazioni della persona che necessita di sostegno devono essere tenute in considerazione da parte del Giudice Tutelare. Qualora esista una persona di fiducia del beneficiario che, nello stesso tempo, risulti adatta a ricoprire l'incarico il Giudice Tutelare la prenderà in massima considerazione.
Come indicato nella Faq "Com'è il procedimento di nomina?", è possibile farsi assistere da un avvocato ma la legge non prevede l'obbligo di difesa tecnica.
La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, a differenza delle altre (interdizione/inabilitazione) consente di salvaguardare i bisogni del soggetto fragile con strumenti di protezione ad hoc “cuciti su misura”. I poteri dell'amministratore di sostegno, infatti, possono essere più o meno estesi in ragione delle reali necessità ed esigenze del beneficiario.
Tale possibilità è contemplata dalla legge in cui si fa esplicito riferimento alla persona stabilmente convivente. E' una norma che in tema di amministrazione di sostegno ha realizzato una significativa parificazione tra componennti della famiglia legittima e della famiglia di fatto.
Per sapere se una persona è sottoposta alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è necessario richiedere al competente ufficio la copia integrale dell'atto di nascita. Il provvedimento che apre l'amministrazione di sostegno viene, infatti, comunicato all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine all'atto di nascita.
N.B. L'annotazione non risulta sull'estratto dell'atto di nascita ma solo sull'atto integrale.
Sono previsti:
- percorsi di preparazione per Amministratori di Sostegno di base per volontari
- percorsi di preparazione per Amministratori di Sostegno di base per professionisti
- corsi di secondo livello e di aggiornamento
Il cittadino, ‘potenziale’ Amministratore di Sostegno, chiede di iscriversi al percorso di preparazione per AdS, secondo le modalità riportate sul sito istituzionale di A.Li.Sa. al seguente link: https://poliss.regione.liguria.it
Su “Cittadini” accedere a “Corsi per Amministratori di Sostegno” inviando, ai soggetti che erogano percorsi di preparazione per AdS, mail di richiesta di partecipazione al corso.
A seguito di questo percorso e previo valutazione positiva da parte dell’Ente che ha promosso il percorso di preparazione per AdS e della Commissione regionale competente, verrà rilasciato un “patentino AdS” documento personale certificante il numero di iscrizione all’elenco regionale AdS.
Lo strumento dell’Elenco Regionale AdS (vedi “Cosa è il registro regionale degli amministratori di sostegno?) è a disposizione dei Giudici Tutelari di tutti i Tribunali che insistono sul territorio della Regione Liguria, per l’eventuale nomina di Amministratori di Sostegno.
Il decreto di nomina generalmente precisa quali atti possono essere compiuti dall’AdS in nome e per conto del beneficiario o insieme al beneficiario.
Per gli atti non previsti nel decreto, il beneficiario è libero di agire in autonomia.
L’AdS può compiere senza specifica autorizzazione del giudice tutelare gli atti di “ordinaria amministrazione” (riscossione somme, pagamento utenze o rette), mentre dovrà chiedere autorizzazione al giudice tutelare - presentando apposita istanza in Cancelleria - per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (es. vendita immobili, costituzione ipoteca, per agire/resistere in giudizio).
L'Amministratore di sostegno rappresenta il beneficiario nel compimento degli atti previsti dal decreto di nomina del Giudice Tutelare.
La responsabilità dell'Amministratore è, pertanto, limitata agli atti delegati: questi risponde civilmente per omissioni o cattiva gestione, nei confronti del beneficiario, e penalmente qualora tali condotte assumano rilievo penale.
L'amministratore, poi, ha la responsabilità specifica connessa alla peculiarità del suo ruolo quale supporto del beneficiario. In base all'art. 410 c.c., infatti, l'amministratore nello svolgimento dei suoi compiti, deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario informando tempestivamente l'amministrato degli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di dissenso col beneficiario stesso.
Qualora l'Amministratore effettui scelte in contrasto con le aspirazioni del beneficiario, ovvero scelga atti dannosi per l'amministrato, ovvero sia negligente nel perseguire l'interesse e la soddisfazione dei bisogni dell'interessato, questi, il Pubblico Ministero o il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare, il quale adotterà, con decreto motivato, i provvedimenti più opportuni.
Alla scadenza naturale se si tratta di un decreto a termine, oppure quando il beneficiario, l'Amministratore di Sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, presentano istanza adeguatamente ed opportunamente motivata al Giudice Tutelare e quest'ultimo accoglie il ricorso con un proprio decreto.
Le funzioni del Tutore e dell'Amministratore di Sostegno cessano altresì al momento stesso della morte del beneficiario.
Per attivare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno bisognerà prendere in considerazione il luogo ove l'amministrato abita effettivamente. Il ricorso, pertanto, andrà depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare in cui si trova il domicilio del futuro beneficiario.
Occorre distinguere.
Non sono valide le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario, in favore dell’Ads, dopo la nomina di questi e prima dell’approvazione del conto finale della gestione.
Se, però l'Amministratore di sostegno è parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona con lui stabilmente convivente, l’amministrato può disporre testamento a suo favore.
Le cure palliative sono gli interventi terapeutici e assistenziali finalizzati, nel loro insieme, alla cura attiva e totale di quei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una rapida evoluzione e da prognosi infausta, non risponda più a trattamenti specifici.
L’obiettivo è prevenire e contenere il più possibile i sintomi dolorosi e invalidanti che possono caratterizzare la fase terminale di malattie irreversibili, come la patologia oncologica, e di molte altre patologie, non oncologiche, degli apparati respiratorio, neurologico e cardiovascolare.
Le cure palliative:
- rivolgono l'attenzione prima alla persona/famiglia, poi alla malattia;
- tutelano la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari e supportano la famiglia nel corso della malattia e durante il lutto;
- offrono sistemi di sostegno per rendere il più possibile attiva la vita del paziente;
- offrono interventi di tipo multidisciplinare;
- offrono supporto alla famiglia.
La Rete Locale/Aziendale di Cure Palliative del paziente adulto è la sede di presa in carico del paziente con bisogni di cure palliative, nei diversi setting assistenziali (domicilio, hospice, ospedale, ambulatorio) garantendo, grazie alla flessibilità di passaggio da un setting ad un altro, continuità assistenziale e di cura sulla base del bisogno attuale e mutevole del paziente stesso e della famiglia. La funzione principale della Rete Locale/Aziendale di Cure Palliative, attraverso i suoi nodi, è quella di accogliere e valutare il bisogno di cure palliative, definire il percorso di cura individuando il setting assistenziale più adeguato in relazione allo sviluppo della malattia e garantire l’assistenza in tutti i setting e la continuità di cura.
L’accesso al servizio di terapia del dolore è garantito attraverso i nodi della rete regionale di terapia del dolore
La Rete di Terapia del Dolore è intesa come una aggregazione funzionale ed integrata delle attività di Terapia del Dolore erogate nei diversi setting assistenziali, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone adulte affette da dolore indipendentemente dalla sua eziopatogenesi, riducendo il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
Il modello organizzativo della Regione Liguria, pertanto, si caratterizza per essere integrato nel territorio, nel quale il percorso assistenziale viene scomposto in tre livelli complementari:
- Primo livello: L’ambulatorio territoriale del Medico di Medicina Generale
- Secondo livello: L’ambulatorio di terapia antalgica (Centro SPOKE);
- Terzo livello: i centri di riferimento regionale di terapia del dolore (Centro HUB).
Le Reti di Terapia del Dolore operano attraverso tre setting di cura:
- a livello ospedaliero, dove sono attivi i primi due setting di cura classificati come Centri di diversa complessità denominati “HUB E SPOKE”;
- a livello ambulatoriale, domiciliare e residenziale anche attraverso le forme di aggregazione funzionale previste dagli accordi collettivi con la medicina generale in rapporto funzionale con i CENTRI SPOKE.
L’eventuale avvio del percorso assistenziale prevede:
- Prima visita/accesso dell’equipe al domicilio per la validazione dell’avvio del percorso e Valutazione multidimensionale (VMD).
- Definizione di un “Piano Assistenziale individualizzato” (PAI), da parte dell’équipe multidisciplinare e multiprofessionale, sulla base della valutazione multidimensionale.
A seguito di una segnalazione la RLCP garantisce la tempestività della presa in carico (PIC) e la continuità dei percorsi assistenziali nei diversi setting assistenziali.
In base alla lettura del bisogno, il Servizio garantisce supporto al lutto per i familiari per un periodo limitato, con eventuale successivo affidamento ai servizi territoriali.
Le modalità di accesso ai servizi sono le seguenti:
- l’accesso ai servizi di I livello avviene attraverso l’attività dei MMG e degli ambulatori di terapia antalgica territoriali.
- l’accesso ai servizi di II livello (Spoke) avviene tramite richiesta regionale da parte dei MMG e degli ambulatori di terapia antalgica territoriali;
- l’accesso ai servizi di III livello (Hub) avviene tramite contatto diretto tra spoke e hub.
La segnalazione e l’accesso alla Rete Locale di Cure Palliative possono avvenire a seguito di:
- dimissione protetta dalla struttura di ricovero, a valle della valutazione del medico palliativista della struttura stessa, del Nucleo di Assistenza Tutelare Temporanea (NATT) o dell’Unità di Valutazione Ospedaliera (UVO);
- proposta di un medico specialista;
- proposta del MMG;
- segnalazione da parte dei Servizi Sociali;
- segnalazione da parte del Punto Unico di Accesso (PUA) per accesso diretto del paziente/caregiver.
La presa in carico prevede il coinvolgimento del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG - PLS) che prende parte all’equipe assistenziale secondo quanto previsto dal PIANO Assistenziale Individualizzato (PAI) (vedi anche "Che cosa è il PAI?”)
La definizione di “Terapia del Dolore” non identifica la semplice erogazione di cure, bensì una disciplina specialistica al cui interno si individuano percorsi di diagnosi, di terapia, di riabilitazione e di gestione specifici della persona affetta da dolore acuto persistente, ricorrente o cronico. In particolare, la terapia del dolore non va intesa come mera esecuzione dei trattamenti bensì come “Medicina e terapia del dolore”, valorizzando pertanto le diverse fasi, tra loro complementari, di diagnosi e terapia.
In relazione al bisogno di salute dell'assistito e al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure PALLIATIVE domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
- CURE PALLIATIVE DI BASE
- CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE
Per l’area pediatrica è prevista un’unica RETE REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, che vedono l’Istituto Giannina Gaslini quale centro di riferimento regionale.
È possibile richiedere un ricovero di "sollievo" alla famiglia di anziano non autosufficiente per emergenza sociale o in caso di "rottura del nucleo familiare che ospita l'anziano", ossia quando si verifichi una improvvisa perdita/assenza della persona che assiste l'anziano (caregiver) e tale perdita/assenza è prevedibile si protragga nel tempo, senza alcuna possibilità di ripristino immediato di una condizione di supporto assistenziale adeguata.
In questi casi l'attivazione del percorso può avvenire con richiesta del Medico di Medicina Generale di "Valutazione per ricovero di sollievo", e segnalazione al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza.
L’accesso delle persone anziane alle strutture residenziali “extraospedaliere” per Ricoveri di Sollievo avviene in istituti convenzionati con le ASL nel Setting Assistenziale ritenuto adeguato al bisogno della persona, in base alla valutazione del Medico Geriatra.
Il ricovero di “sollievo” prevede una compartecipazione alla spesa (quota alberghiera) a carico dell’utente già dal primo giorno del ricovero e comporta alla ASL l’onere finanziario di una quota sanitaria.
Il Contributo di Solidarietà per la Disabilità è finalizzato a sostenere le famiglie in condizioni di fragilità e a basso reddito in riferimento alla compartecipazione alla spesa a carico dell’utente inserito nelle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate dalla Regione Liguria per disabili, pazienti psichiatrici e persone affette da Aids.
I beneficiari del contributo sono gli ospiti per i quali sia prevista la compartecipazione alla spesa inseriti presso i seguenti servizi:
- Presidi di riabilitazione residenziale e semiresidenziale, al termine della fase di riabilitazione intensiva/estensiva (ex art. 26)
- RSA per disabili
- socio riabilitative residenziali e semiresidenziali
- “Dopo di noi”
- RSA psichiatrica
- Residenza protetta per pazienti psichiatrici
- CAUP (comunità alloggio ad utenza psichiatrica)
- Alloggi Protetti per pazienti affetti da AIDS
Istituito con legge regionale 12/2006, prevede l’erogazione di una misura economica per un importo pari ad € 350,00 mensili, finalizzata al mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti. I beneficiari sono le persone ultrasessantacinquenni e disabili in stato di non autosufficienza intesa come “disabilità grave e permanente, che comporta l’incapacità della persona a svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana” (L. 104/92 art. 3 comma 3.), in possesso di Invalidità Civile al 100% e Indennità di Accompagnamento e che non sono inseriti in centri diurni a totale carico del servizio pubblico o in strutture residenziali.
L’accesso alle le misure regionali per la non-autosufficienza avviene attraverso la valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del Distretto Socio Sanitario.
Per accedere al ricovero definitivo il paziente o un suo familiare, muniti di richiesta di “Visita domiciliare geriatrica” rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (motivazione: valutazione per inserimento definitivo in struttura residenziale) devono contattare i Punti di Accoglienza del Distretto Socio Sanitario di appartenenza (clicca qui per vedere la lista: https://poliss.regione.liguria.it/cittadini/servizi-sociosanitari/servizi-sociosanitari-per-competenza-territoriale/268-punti-unici-di-accesso-pua-urp-o-sportelli-unici-di-distretto)
Il ricovero presso una struttura convenzionata con le ASL comporta l’onere da parte della Asl del pagamento della Quota Sanitaria alla residenza. Tale quota risarcisce la struttura della spesa sanitaria sostenuta per l’ospite, mentre a carico della famiglia è la quota alberghiera, variabile da struttura a struttura.
L'attivazione di questo percorso assistenziale avviene da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) o, in caso di ricovero in ospedale, dell’Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera (UVO/UVGO a seconda dei membri che la compongono). Qualora la famiglia dell'anziano ritenga che ci possano essere delle difficoltà assistenziali alla dimissione dello stesso, può fare richiesta di valutazione al Coordinatore Infermieristico o al Dirigente Medico del reparto presso cui l'anziano è ricoverato. È compito del personale del reparto attivare tempestivamente l'UVO/UVGO qualora si prospettino difficoltà alla dimissione.
In seguito alla valutazione geriatrica, qualora il progetto assistenziale preveda il ricovero in RSA di prima fascia, il nominativo della persona anziana viene inserito in una lista di attesa informatizzata gestita dalla ASL. Per garantire la risposta più rapida possibile, il paziente sarà inserito nella lista di attesa per tutte le RSA di prima fascia con la possibilità eventuale, su desiderio dell'anziano e dei familiari, di escluderne al massimo due.
In caso di pazienti anziani nella fase terminale di vita, il ricovero può avvenire su proposta dell'Ospedale tramite l'Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera o del Medico di Medicina Generale tramite segnalazione alle Cure Domiciliari del territorio competente e valutazione congiunta del caso.
Comprendono misure ed interventi a sostegno della domiciliarità, sulla base di una valutazione multidimensionale e un Piano Individualizzato di Assistenza (PIA), finalizzate all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o fornitura degli stessi da parte dei familiari. Le risorse messe a disposizione sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria e non sono sostitutivi di prestazioni e servizi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. È previsto un contributo per l’assistenza indiretta fino ad un massimo di euro 1.200.
Il progetto consiste nell’attivazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio al paziente in dimissione protetta gratuitamente per la durata di un mese, attraverso l’assunzione da parte del paziente stesso di un assistente familiare. Al termine di questo periodo, i pazienti possono decidere se mantenere l’assistenza a loro spese.
Per l’assunzione dell’assistente familiare è necessario avvalersi del Registro Assistenti Familiari /Badanti (vedi "Che cosa è il registro regionale degli assitenti familiari e delle baby sitter?")
La misura prevede contributi rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare finalizzati alla realizzazione di progetti a copertura di interventi infrastrutturali e a copertura di progetti individuali.
Per Vita indipendente si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.
Sono destinatari del progetto di Vita indipendente le persone con:
- disabilità motoria o sensoriale con riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992
- disabilità intellettiva di grado lieve e medio-lieve con almeno il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 (requisito minimo)
- capacità di autodeterminarsi
- età compresa fra 18 ed i 65 anni
- Isee per prestazioni sociosanitarie inferiore o uguale a 25.000 euro. In caso di bisogni superiori alla possibilità di offerta, ha priorità di accesso la persona con Isee inferiore.
A seconda del tipo di disabilità e della situazione clinica, personale, familiare e ambientale, per ogni persona si definisce uno specifico progetto che si articola in un Piano individualizzato di assistenza (Pia) redatto con la partecipazione attiva della persona disabile eventualmente supportato dalla sua famiglia o dall'amministratore di sostegno.
(Vedi anche “Quali sono gli interventi finanziabili nei progetti di vita indipendente?”)
Gli Interventi finanziabili per la Vita indipendente sono:
- assunzione in regola dell'assistente familiare/personale in base al Ccnl della collaborazione domestica
- acquisto di servizi educativi presso associazioni, fondazioni, cooperative sociali o altri enti iscritti ai relativi registri regionali (ove previsto)
- acquisto di domotica e ausili (limitatamente a quanto non erogato dal Ssr)
- abbattimento barriere architettoniche interne all'alloggio (limitatamente a quanto non finanziato con altri fondi comunali o regionali)
- conduzione alloggio (affitto, utenze, amministrazione; il progetto non può esaurirsi nel mero contributo economico per la conduzione dell'alloggio)
- trasporto (escluso il trasporto rientrante nel "diritto allo studio” ed il trasporto "riabilitativo" verso centri diurni o ambulatoriali)
- interventi atti a favorire l'inclusione sociale attraverso sport e tempo libero.
Il Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), è uno strumento predisposto per razionalizzare e valorizzare le risorse economiche ed organizzative a sostegno delle persone non autosufficienti e disabili.
Le varie misure/progetti che discendono dal (FNA) non sono sostitutive degli altri degli altri investimenti e dei servizi già avviati dai Comuni a favore delle persone non autosufficienti; le misure che derivano dal FNA intervengono in maniera coerente, complementare e integrata con gli interventi sociali gestiti dai Comuni e gli interventi sociosanitari e sanitari gestiti dalle ASL/Distretti Sanitari integrando gli aiuti in un unico piano assistenziale individuale, onde evitare all’utente la frammentazione dei percorsi assistenziali.
Il Fondo FINANZIA PRIORITARIAMENTE GLI INTERVENTI DI TIPO SOCIALE PER IL SOSTEGNO FAMILIARE DOMICILIARE, al fine di consentire ad una persona fragile la permanenza nel suo ambiente di vita, evitando il ricorso a ricoveri ospedalieri impropri ed istituzionalizzazioni non desiderate, ad. esempio assumere un’Assistente Familiare per l’assistenza alla persona a domicilio.
Tra le misure finanziate questi troviamo: progetti di vita indipendente, Disabilità Gravissima, Dopo di Noi, Fondo Regionale per la non autosufficienza, Meglio a casa
I ricoveri in struttura residenziale convenzionata con le ASL si suddividono in RICOVERI A CARATTERE TEMPORANEO E RICOVERI A CARATTERE DEFINITIVO.
Ricoveri a carattere temporaneo - RSA prima fascia
Questa tipologia di ricoveri può avvenire per:
- riabilitazione dopo evento patologico acuto qualora ci sia un potenziale riabilitativo e il trattamento riabilitativo non possa essere effettuato al domicilio;
- stabilizzazione clinica dopo evento acuto;
- accoglienza di pazienti anziani in fase terminale di vita qualora non sia possibile il ricovero in hospice;
- "sollievo" alla famiglia, solo per quei casi in cui si verifichi una improvvisa perdita/assenza della persona che assiste l'anziano (caregiver) e tale perdita/assenza è prevedibile si protragga nel tempo, senza alcuna possibilità di ripristino immediato di una condizione di supporto assistenziale adeguata (vedi anche “Che cosa è il ricovero di sollievo?”)
- ricovero temporaneo per riabilitazione o convalescenza dopo fatto acuto in RSA Prima fascia.
Ricoveri a carattere definitivo
Si possono distinguere:
- Ricovero in RSA di mantenimento - NAT (strutture per non autosufficienti totali)
Afferiscono a questa tipologia di ricovero gli anziani in condizioni di grave disabilità, valutata e documentata dall'Unità di Valutazione Geriatrica. La Quota Sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la contribuzione economica (quota alberghiera) è a carico del cittadino (o dell'ente locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito) e varia da struttura a struttura.
- Nuclei Alzheimer
Una particolare tipologia assistenziale è costituita dai Nuclei Alzheimer. Per accedere a questa tipologia di
strutture è necessaria la presenza di una serie di requisiti specifici che vengono accertati dall'Unità di Valutazione Geriatrica ed è necessario essere stati sottoposti ad una valutazione U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer).
- Ricovero definitivo in residenze protette - NAP (strutture per non autosufficienti parziali)
Sono strutture residenziali in grado di assicurare un livello di assistenza adeguato ad anziani portatori di livelli medio-lievi di disabilità. La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la quota alberghiera è a carico del cittadino (o dell'ente locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito) e varia da struttura a struttura.
La durata del ricovero temporaneo ed il Setting Assistenziale sono stabiliti dal Servizio competente e comunque non possono essere superiori ai 30 giorni nell’anno solare. Tale questo accordo dovrà essere accettato e sottoscritto dall’utente e/o la famiglia, che si impegnano a rispettarlo.
Assumendo l’urgenza e la assoluta necessità di questa tipologia di ricovero temporaneo, non è facoltà dell’utente e/o famiglia scegliere la struttura del ricovero. Al momento della disponibilità di un posto convenzionato per un istituto corrispondente al setting valutato dal Geriatra viene contattato l’utente e/o la famiglia per il ricovero. La persona contattata ha 24 ore di tempo per accettare l’ingresso. In caso di rifiuto la pratica viene annullata.
Dal punto di vista economico nei primi 60 giorni la retta di degenza è a totale carico delle ASL. Dopo il 60° giorno l’ospite e/o la famiglia sono tenuti al pagamento della quota alberghiera.
Il call centerregionale, numero verde 800 59 32 35, si configura come un servizio con funzioni di orientamento ai servizi, informazioni e di presa in carico delle persone anziane e dei loro familiari.
Attraverso il call center regionale è possibile:
- ottenere informazioni di interesse sociale (campagne di sensibilizzazione quali, ad esempio, consigli per come affrontare le ondate di calore, o altre emergenze climatiche quali bollettini di allerta meteorologici), per l’orientamento ai servizi socio-sanitari e assistenziali e per l'organizzazione del proprio tempo libero e della socialità (eventi socioculturali, centri di aggregazione, e altro ancora)
- ottenere un aiuto nella gestione delle necessità quotidiane attraverso l’attivazione di interventi di piccolo aiuto e sostegno a domicilio o in istituto
- compagnia telefonica
- compagnia a domicilio
- accompagnamento in centri di culto, cimiteri, centri di socializzazione
- animazione e sostegno per anziani “soli” negli istituti - telesoccorso
- pronto intervento sociale: ad esempio consegna della spesa e dei medicinali, accompagnamento a visite e servizi, aiuto nel disbrigo di pratiche, piccole commissioni, interventi straordinari durante le emergenze climatiche
In ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Nazionale Cronicità è stato stipulato un accordo tra A.Li.Sa. e la Medicina Generale con l’obiettivo strategico di ottenere un’efficace presa in carico dei pazienti con una o più patologie croniche. Il modello di presa in carico prevede un’interazione tra i Medici di Medicina Generale (MMG) e specialisti secondo le relative competenze e il proprio ruolo. Il modello, attraverso un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), prevede la gestione integrata dei pazienti per la prevenzione, la cura ed il monitoraggio delle patologie croniche. I caregiver, sulla base dello stato di salute dell’assistito e con la sua collaborazione definiscono un piano di interventi definito da visite presso il MMG, esami diagnostici, visite specialistiche, terapie e follow-up disegnati in relazione ai bisogni assistenziali dei pazienti.
Con il Registro di badanti e baby sitter Regione Liguria vuole facilitare i cittadini in tema di assistenza familiare, favorendo l’incrocio domanda-offerta tra chi cerca lavoro e chi ha bisogno di badante o baby sitter e garantendo la qualità del servizio. Infatti il Registro, suddiviso in due sezioni, una per badanti e una per baby sitter, consente:
- alle persone che si offrono di lavorare come badanti o baby sitter di proporsi alle famiglie interessate;
- alle famiglie di avere la possibilità di individuare dei candidati per l’assistenza qualificata dei loro cari.
L'operatore sociosanitario (OSS) è l'operatore di interesse sanitario definita per ruolo, competenze e contesti operativi dal profilo professionale, approvato con l'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001.
La Regione Liguria attraverso la legge Regionale n. 27 del 20/12/2018, ha inteso monitorare la figura di operatore sociosanitario attraverso:
- la creazione e pubblicazione dell'elenco degli enti formativi e dei corsi autorizzati, al fine di tutelare e indirizzare coloro che intendano accedere alla formazione per operatore sociosanitario;
- la creazione e la pubblicazione di un registro degli operatori sociosanitari in possesso dell'attestazione e della qualifica (CLICCA QUI PER SCARICARE L’ELENCO https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/elenco-regionale-oss/elenco-nominativo-operatori-socio-sanitari.html)
Gli operatori sociosanitari che abbiano acquisito il titolo in Liguria o che prestino attività lavorativa in Liguria o che siano residenti in Liguria, sono invitati a richiedere l'inserimento nel registro, attraverso la compilazione della modulistica allegata (disponibile alla pagina Elenco nominativo operatori socio sanitari). La presenza nel registro, pur non costituendo un requisito per l'esercizio dell'attività, rappresenta un utile ausilio orientativo rispetto al reale possesso della qualifica, a tutela delle persone assistite e della categoria stessa.
Il mantenimento a domicilio delle persone anziani fragili è uno degli obiettivi per garantire la migliore qualità di vita agli anziani e la sostenibilità del Servizio Sanitario. Obiettivi della residenza aperta sono mantenere la persona anziana al domicilio, sostenere il caregiver nella sua funzione di cura, garantire interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie, specialistiche, infermieristiche e riabilitative, assistenziali e tutelari, educative.
I servizi erogati dalla strutture potranno essere: le cure domiciliari, l’accoglienza diurna, l’accoglienza residenziale in continuità con il Medico di medicina generale e la rete sanitaria dei servizi per la gestione degli aggravamenti dei pazienti con patologie croniche e multimorbidità, accoglienza residenziale per la stabilizzazione del paziente con disturbo cognitivo, consulenze geriatriche, attività motorie riattivanti, informazione, formazione e addestramento dei care giver, bagno assistito, segretariato sociale, pulizia dell’alloggio e consegna pasti a domicilio.
È un operatore che si occupa di accudimento, socializzazione e assistenza ai minori. Tale operatore svolge una funzione integrativa alla famiglia con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive e sociali, nel rispetto dei ritmi individuali di sviluppo dei bambini. Esegue le indicazioni fornite dai genitori in merito a tutti gli aspetti della gestione del quotidiano: pasti, riposo, gioco, compiti, igiene personale, pulizia degli ambienti e mantenimento di condizioni di sicurezza. Nello svolgere queste attività, promuove il benessere relazionale del minore e deve essere in grado di rapportarsi adeguatamente con la famiglia. Le attività si svolgono prevalentemente in casa propria o presso il domicilio del bambino, prevedendo anche l’accompagnamento in luoghi esterni, a seconda delle necessità del minore e della famiglia.
Requisiti minimi di ammissibilità per baby sitter:
- godimento dei diritti di soggiorno in Italia
- conoscenza della lingua italiana
- maggiore età
- possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale triennale e/o l’assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente.
È un operatore di sostegno alla famiglia e alla persona, in grado di assistere nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, disabile o temporaneamente o permanentemente priva di autonomia. Il suo ruolo consiste nel facilitare o sostituirsi nelle attività di pulizia e igiene della casa e della persona, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia. È inoltre in grado di affrontare situazioni di bisogno attivando le risorse esistenti sul territorio e possiede una buona conoscenza dei servizi socio-sanitari in grado di fornire aiuto alla persona L’assistente familiare fa parte della rete assistenziale della persona accudita. L’attività si svolge presso il domicilio della persona accudita, a ore o in regime di convivenza familiare.
Requisiti minimi di ammissibilità per assistente familiare (badante):
- godimento dei diritti di soggiorno in Italia
- conoscenza della lingua italiana
- maggiore età
- assolvimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
Il servizio ha l’intento di soddisfare bisogni di prevenzione, sorveglianza e monitoraggio delle persone anziane nel territorio ligure e indirizzare le azioni previste per il miglioramento dello standard di vita di coloro che, in situazione di varia fragilità, hanno bisogno di appoggiarsi a soggetti terzi per la risoluzione di difficoltà, problemi e disagi della vita quotidiana.
L’attività dei Custodi Sociali si articola attraverso:
- l’osservazione ed il sostegno a domicilio delle persone segnalate dagli Ambiti Territoriali Sociali;
- un collegamento dei custodi con i servizi sociali e socio-sanitari dei comuni per la costante segnalazione di eventuali evoluzioni sui casi, con le ASL per la segnalazione di eventuali problemi di salute e/o ambientali dell'anziano, con le associazioni di volontariato coinvolte nel progetto per un sistematico raccordo informativo.
Per avere informazioni e per avviare il percorso di iscrizione al Registro da parte di badanti e baby sitter sono a disposizione SUL TERRITORIO LIGURE 27 SPORTELLI INFORMATIVI, il cui elenco è scaricabile cliccando qui: https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/anziani/registro-regionale-assistenti-familiari.html
Anche le famiglie possono rivolgersi agli sportelli per trovare ascolto dei propri bisogni assistenziali ed essere abbinate con il badante o baby sitter più adatto alla propria situazione nonché essere aiutate nel disbrigo di pratiche legate ai contratti di lavoro.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse, PERCORSI ASSISTENZIALI A DOMICILIO costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
- CURE DOMICILIARI DI LIVELLO BASE: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo;
- CURE DOMICILIARI INTEGRATE (ADI) di I livello e di II livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati; il livello dipende dalla criticità e dalla complessità del caso
- CURE DOMICILIARI INTEGRATE (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver.
Esistono inoltre alcune prestazioni, prescritte dal Medico di Medicina Generale, (ad es. prelievi ematici, sostituzione cateteri vescicali, ecc.) che possono essere erogate a domicilio ad utenti non deambulanti
Le cure domiciliari vengono attivate dal Medico di Medicina Generale.
È un progetto elaborato e costantemente monitorato dal Gruppo regionale di studio sulle adozioni internazionali, finalizzato a rendere le aspiranti coppie adottive più consapevoli delle fasi del percorso, degli aspetti psicologici, sociali e giuridici dell’adozione, dei ruoli dei diversi enti coinvolti, nonché delle caratteristiche principali delle aree geografiche dei bambini. Il progetto è rivolto a tutte le coppie liguri interessate all’adozione e coinvolge, in veste di conduttori degli incontri, operatori delle equipe adozioni della Regione e degli Enti autorizzati con sede in Liguria. Per l’organizzazione di detti incontri, la Regione ha stipulato una convenzione con un’ATS formata dagli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede in Liguria.
I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte, a titolo gratuito, le donne di tutte le età e i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.
Il Centro assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio e svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni, con il coordinamento di Regione Liguria.
I consultori familiari sono delle strutture socio - sanitarie pubbliche nate per rispondere ai vari bisogni della famiglia, della donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza
Le attività e i servizi sono organizzati secondo il lavoro di équipe di un gruppo di professionisti specializzati in vari settori (ginecologo, ostetrico, infermiere, psicologo, assistente sociale) che collaborano per aiutare tutti i cittadini a far fronte ai loro bisogni ed a garantire la tutela della salute.
In particolare i consultori si occupano di gravidanza, cure post-natali e puerperio, benessere e tutela dei diritti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti attraverso azioni ed interventi di prevenzione, sostegno e cura in situazioni di disagio socio-psico familiari, salute della donna e sostegno alla coppia.
In linea di massima solo le spese urgenti e strettamente necessarie, come ad esempio chiusura di utenze, pagamento competenza a badanti e spese funerarie, anche se - a rigore - sono spese che dovrebbero essere sostenute dagli eredi. Rispetto al funerale e loculo l’Ads può anche durante la vita del beneficiario stipulare un contratto funerario pagando anticipatamente il necessario.
A oggi, i Centri antiviolenza dei quali sono stati verificati i requisiti previsti dall’Intesa e quindi accreditati da Regione Liguria sono 9.
CLICCA QUI per vedere l’ELENCO dei CENTRI ANTIVIOLENZA ACCREDITATI DA REGIONE LIGURI: https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/violenza-di-genere/strutture-regionali-antiviolenza/centri-antiviolenza.html
Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:
- ascolto: colloqui telefonici e preliminari nella la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili
- accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza
- assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto-mutuo-aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali
- assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.119/2013
- supporto ai minori vittime di violenza assistita
- orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i Servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica
- orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.
I Servizi Territoriali di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) della Liguria si pongono come servizi sanitari di riferimento, sul territorio della Regione, per la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione dei disturbi neurologici, neuropsicologici, psicologici, psichiatrici e del neuro sviluppo nell’età evolutiva (fascia 0-18 anni).
Essi lavorano in contiguità con altri servizi che si occupano della salute fisica e psichica dei minori, sia in ambito territoriale, sia in ambito ospedaliero, e operano in rete con le altre Istituzioni che provvedono all’inserimento sociale del bambino e dell’adolescente (Scuola, Enti Locali, Soggetti del Terzo Settore, Organismi della Giustizia Minorile, Consulta dell’Handicap ecc.), data la rilevanza che la salute neuropsichica occupa in questi contesti.
Il lavoro in équipe multidisciplinare rappresenta il fondamento dell’attività dei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in quanto soltanto con l’apporto di diverse professionalità si riesce a esprimere una completa valutazione diagnostica ed a promuovere una buona presa in carico terapeutica dei minori e delle loro famiglie.
Il progetto, coordinato sotto il profilo scientifico dall’ospedale Galliera, prevede l’organizzazione di un vero e proprio corso di allenamento delle funzioni cognitive il cui obiettivo primario è il miglioramento e/o il mantenimento delle proprie prestazioni neuropsicologiche (impiego nuove strategie intellettive, strategie mnemoniche).
Come effetti positivi secondari il corso porta benefici alla capacità di socializzazione, alla motivazione, all'autostima e alla fiducia in sé, incidendo sulla riduzione dei sintomi depressivi e ansiosi che spesso si riscontrano nell'anziano.
I corsi si rivolgono a tutti coloro che desiderino partecipare, con accesso preferenziale per le persone over 65.
L’Attività Fisica Adattata (AFA), come programma di esercizio fisico, non sanitario, svolto in gruppo è appositamente indicato per cittadini con disabilità causate da sindromi algiche, da ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli esiti della malattia. I corsi si rivolgono a tutti coloro che desiderino partecipare, con accesso preferenziale per le persone over 65.
L’AFA non rientra nel concetto di “attività sportiva”, ma è finalizzata a prevenire e facilitare:
- l'acquisizione di stili di vita utili a mantenere la migliore autonomia e qualità di vita possibile per cittadini con disabilità causate da sindromi algiche, da ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli esiti della malattia;
- la promozione di azioni tese al benessere della persona durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita.
I soggetti che svolgono la suddetta attività, per la quale non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo presso il medico di medicina generale (MMG) prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, soprattutto se si tratta di persone di età avanzata, portatrici di malattie o fattori di rischio il quale potrà emettere apposita prescrizione.
I Centri Diurni sono servizi semiresidenziali rivolti ad anziani del territorio, con vario grado di non autosufficienza, che, per il declino funzionale e/o cognitivo, esprimono bisogni non sufficientemente gestibili al domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero in una struttura residenziale socio-sanitaria. L’inserimento in un centro diurno consente quindi all'anziano di mantenere la serenità che deriva dal conservare il proprio domicilio, pur usufruendo di un servizio il cui compito generale è quello di fornire un sostegno integrato alla vita quotidiana orientata alla valorizzazione delle funzioni residue, agli interventi di tipo occupazionale e all’animazione.
All'interno del Centro Diurno vengono inoltre svolte attività di recupero funzionale sia motorio che occupazionale e cognitivo.
Sono presenti due tipologie di centri diurni:
- primo livello: sono rivolti ad anziani in condizioni di limitata autonomia fisica in cui il disturbo cognitivo non rappresenta il problema dominante
- secondo livello: rivolti ad anziani affetti prevalentemente da patologie psicoinvolutive severe, il cui grado di non autonomia è determinato dal deficit cognitivo
L'orario di apertura dei centri diurni (di norma 12 mesi l'anno) è da 7 a 10 ore giornaliere per almeno 5 giorni alla settimana.
Modalità di accesso al servizio
L'ammissione al centro diurno è autorizzata dalle ASL previa valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatria (U.V.G.), l'ammissione al centro diurno di secondo livello richiede inoltre che gli ospiti siano stati valutati dall'Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.).
Per l'inserimento in Centro Diurno convenzionato con le ASL è necessario presentare la richiesta di Visita geriatrica rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale con motivazione: “valutazione per inserimento in centro diurno”, ai Punti di Accoglienza P.U.A. del Distretto Socio sanitario di appartenenza (clicca qui per vedere la lista: https://poliss.regione.liguria.it/cittadini/servizi-sociosanitari/servizi-sociosanitari-per-competenza-territoriale/268-punti-unici-di-accesso-pua-urp-o-sportelli-unici-di-distretto)
Costi
La quota sanitaria del centro diurno è a carico della ASL; l'utente paga la quota alberghiera. Nei giorni di assenza rispetto a quelli programmati per la frequenza la retta è dovuta al 50% per un massimo di 30 giorni nell’anno solare.
I Centri di Salute mentale (CSM) si propongono di garantire l’accoglienza, la valutazione e, ove necessario, il trattamento di tutte le persone con disagio psichico o disturbo mentale, che ne fanno richiesta.
Il servizio è assicurato presso le sedi ambulatoriali e, in casi di necessità, al domicilio o in altri luoghi di vita.
Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi assistenziali, i Centri di salute mentale operano attivamente sul territorio, in collaborazione con i familiari, le Associazioni dei familiari e dei volontari, con i Medici di Medina Generale e con gli altri servizi sanitari e sociali.
È possibile accedere ai servizi offerti dai Centri di Salute Mentale:
- con richiesta del Medico di Medicina Generale e prenotazione CUP;
- con richiesta del Medico di Medicina Generale, previo appuntamento telefonico presso la struttura di competenza;
- con richiesta del Medico di Medicina Generale ed accesso diretto presso la struttura di competenza, negli orari di apertura;
- senza richiesta del Medico di Medicina Generale, in caso di necessità;
- su segnalazione di qualsiasi struttura sanitaria o sociale, o di altri soggetti.
Le prestazioni sono soggette al pagamento del ticket, ove dovuto.
Per le prestazioni di natura preventiva, diagnostica e terapeutica i Centri di Salute Mentale si avvalgono di diverse figure professionali: medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, educatori, infermieri professionali, OSS e personale amministrativo.
I Servizi di Salute mentale garantiscono l’accoglienza, la valutazione e il trattamento di tutte le persone con disagio psichico o disturbo mentale in ogni fase ed età della vita e sono così articolati:
- servizi per l'assistenza diurna - Centri di Salute Mentale (CSM) (vedi anche "Che cosa sono i centri di salute mentale? Quali servizi offrono? A chi?")
- servizi semiresidenziali - Centri Diurni
- servizi residenziali - strutture residenziali distinte in residenze terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative
- servizi ospedalieri - Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital (DH).
L’accesso ai CSM può essere diretto da parte del soggetto interessato oppure su richiesta del Medico Curante o su indicazione e/o segnalazione di Presidi Sanitari, Enti e Agenzie del territorio.
I principali servizi offerti sono i seguenti:
- visite psichiatriche e psicologiche
- interventi domiciliari
- trattamenti farmacologici
- psicoterapie individuali e di gruppo in favore dei pazienti e delle famiglie
- terapia familiare
- valutazioni psicodiagnostiche
- interventi di supporto sociale
- interventi di risocializzazione, riabilitazione e di sostegno
- attività di sostegno all'abitare
- consulenza ai Medici di Medicina Generale o altri specialisti
- collaborazione con altri enti all'interno di programmi di "rete"
- promozione, sostegno e verifica di inserimenti in comunità terapeutiche
- attività di prevenzione presso istituti scolastici
- interventi nelle situazioni di urgenza
- consulenze specifiche presso enti e strutture
- certificazioni medico - legali: patenti, porto d'armi, invalidità, adozioni.